L’amnistia estingue il reato e fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie relative ai reati per i quali è stata concessa (art. 151 c.p. e 672 c.p.p.).
L’indulto condona, in tutto o in parte, la pena inflitta e la commuta in un’altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 672 c.p.p.).
Sono misure introdotte con la legge di riforma penitenziaria del 26 luglio 1975 n. 354 e succ. modifiche, che consentono alle persone condannate di espiare in tutto o in parte una pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all’ambiente carcerario, sussistendo i requisiti di idoneità. Le persone che usufruiscono di misure alternative sono sottoposte a delle prescrizioni (limiti) a seconda della tipologia di misura applicata. Le prescrizioni sono disposte dal Tribunale di Sorveglianza. sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti)
E' un provvedimento di clemenza individuale concesso dal Presidente della Repubblica che condona in tutto o in parte la pena o la sostituisce con un'altra meno grave.
Istituto giuridico, concesso ai detenuti che abbiano dato prova di ravvedimento, che consiste nell'espiazione di una parte residua di pena all'esterno del Carcere in regime di libertà vigilata (artt. 176 e 177 c.p.).
E' una misura di sicurezza non detentiva, stabilita per legge. La sorveglianza è affidata all'autorità di pubblica sicurezza. La persona in stato di libertà vigilata deve osservare le prescrizioni imposte dal Giudice (art. 228 c.p.). Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 228 c.p., l'Uepe svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.
Sono misure cautelari concesse dall'Autorità Giudiziaria alle persone non ancora condannate in modo definitivo.
E' una misura alternativa alla detenzione, che presenta modalità analoghe a quelle degli arresti domiciliari, che viene concessa dal Tribunale di Sorveglianza ai soggetti condannati con sentenza definitiva, che presentano i requisiti previsti dalla legge.
E' un istituto giuridico del diritto penale, sostitutivo della pena detentiva, a cui si può far ricorso allorquando sia stata scontata una congrua parte di pena detentiva. E' regolata dagli artt. 176 e 177 c.p.
E' una sanzione sostitutiva che viene inflitta in caso di pene detentive brevi o applicata come conversione di pene pecuniarie. Comporta l'osservanza di prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria.
Sono provvedimenti adottati nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose e applicate in relazione al loro grado di pericolosità. Le misure di sicurezza si distinguono in detentive (assegnazione a una Colonia Agricola, Casa di Lavoro, Casa di Cura, Ospedale Psichiatrico Giudiziario), non detentive (Libertà vigilata, divieto di soggiorno in uno o più Comuni, espulsioni dello straniero dal territorio dello Stato Italiano).
Sono interventi dell'Uepe in collaborazione con gli Enti territoriali, volti a favorire il reinserimento sociale degli ex-detenuti ed ex-internati.
Sono imprese associative fondate con lo scopo di sostenere la promozione umana e l'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate (ex-detenuti, disabili, etc...)
E' un gruppo di operatori penitenziari (educatori, assistenti sociali dell'Uepe, psicologo, agenti di polizia penitenziaria, personale sanitario) presieduto dal Direttore, incaricato di effettuare l'osservazione del singolo detenuto (vedasi voce Osservazione) e di definire l'ipotesi di trattamento.
Sono attività condotte all'interno dell'Istituto Penitenziario dall'equipe che consiste nella rilevazione delle cause del disadattamento sociale del soggetto, nella valutazione delle sue risorse personali, familiari e sociali, e nella formulazione di un programma di recupero in vista delle dimissioni.
Sono benefici concessi, dopo l'espiazione di parte della condanna, ai detenuti che abbiano dimostrato senso di responsabilità e correttezza, per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro in ambiente libero.
E' l'insieme di Associazioni ed Organismi, distinti dal settore privato e pubblico, non aventi scopo di lucro, che perseguono finalità sociali, producono beni e servizi di interesse collettivo (cooperative sociali, associazioni volontarie, associazioni di promozione sociale, ecc...).
E' un percoso socio-riabilitativo personalizato, finalizzato al recupero e reinserimento sociale di persone che presentano problemi di dipendenze psicologiche o psichiatriche. Può svolgersi presso Comunità Residenziali, Diurne, o presso ambulatori di servizio pubblico.